|
Segnaliamo l'articolo apparso sulla News Letter
del Centro Servizi del Volontariato del
23.6.2005
DEDUCIBILITA DELLE DONAZIONI ALLE ONLUS e
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINO A
70.000,00 EURO PER ALCUNI SOGGETTI. CONDIZIONI E
LIMITI. CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO
Si segnala che
con legge 14
maggio 2005 n. 80, è stato convertito
in legge – con modificazioni - il decreto legge
14.3.2005 nr. 35 ( c.d. decreto per la
competitività) che all’art. 14 prevede una
nuova disciplina delle deducibilità fiscale
delle liberalità in denaro e in natura a favore
delle ONLUS e quindi anche delle organizzazioni
di volontariato iscritte ai registri di cui alla
legge n. 266/91, nonché in favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro nazionale di cui all’art. 7 comma 1 e 2
della legge n. 383/2000.
Per completezza di
esposizione si riporta il testo del citato
articolo, coordinato con le disposizioni di
conversione, richiamando l’attenzione, pur in
maniera sintetica, su alcuni aspetti di primaria
importanza.
1) Essendo
l’originario decreto convertito in legge la
nuova disciplina è sostanzialmente definitiva
anche se è prevedibile che a breve vi siano
ulteriori indicazioni di prassi in proposito.
2) La nuova norma
prevede che persone fisiche e soggetti passivi
dell’ IRES (società di capitali ed altri enti)
possano dedurre dal reddito complessivo
dichiarato le somme donate ai soggetti sopra
indicati nel limite del
10 % del reddito
stesso, con un limite massimo di
70.000,00
euro. Cosi un soggetto con
reddito imponibile di 100.000,00 euro potrà al
massimo dedurre un importo di 10.000,00 euro,
mentre ad esempio un soggetto con reddito
imponibile di 900.000,00 potrà al massimo
dedurre 70.000,00 euro per anno. Si tratta di un
evidente e notevole incremento rispetto ai
limiti attualmente previsti.
3) La norma si
riferisce anche alle donazioni in natura e non
solo quindi a quelle in denaro. Sul punto sarà
necessario qualche ulteriore chiarimento,
soprattutto in ordine alle modalità concrete ed
operative, nonché al coordinamento con l’attuale
disciplina prevista per tali donazioni. In
particolare, restano aperti alcuni problemi in
materia di IVA nonché relativamente alla
procedura adottabile.
4) Il comma 2
dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (anche dopo la
conversione in legge) prevede che condizione
determinante per l’applicazione del forte
vantaggio fiscale per il soggetto erogatore, sia
la tenuta da parte del soggetto ricevente, di
scritture contabili atte a rappresentare con
completezza ed analiticità le operazioni poste
in essere nel periodo di gestione nonché la
redazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente
stesso. Molto gravi le conseguenze del mancato
rispetto di tale normativa, sia per il soggetto
erogatore che per il beneficiario.
E’ necessario
quindi richiamare fin da ora l’attenzione sul
punto, per tutte le associazioni che intendono
avvalersi delle nuove disposizioni.
5) In sede di
conversione la platea dei soggetti interessati è
stata in parte ampliata : ad oggi sono
ricomprese anche le donazioni in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi
per oggetto statutario la tutela, promozione e
la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004.
Sulla questione è
possibile fin da ora svolgere qualche rapida
considerazione. E’ evidente infatti che, per
quanto anche in questa occasione, la norma non
vincoli ad una particolare metodologia
contabile, la tenuta della contabilità secondo
il sistema della ‘partita doppia ‘ e la
redazione di un bilancio di esercizio secondo
criteri di competenza economica ( Conto
economico e stato patrimoniale) è vivamente
consigliabile e comunque certamente in grado di
rispondere alle esigenze richieste.
Come già detto,
tale disposizione non è espressamente prevista,
poiché il testo si esprime parlando
genericamente di ‘ documento ‘ e non di
bilancio, nonché di scritture analitiche in
senso generale. Tuttavia, le associazioni che
tengono la contabilità con sistemi basati su
‘rendiconti’ di entrate e spese secondo semplici
principi di cassa, sarebbero costrette a fine
esercizio alla ricostruzione delle propria
situazione, in maniera assai complessa e tale da
non assicurare sempre il rispetto delle
prerogative richieste.
Per quanto quindi
non vi sia alcun obbligo specifico o
dettagliatamente previsto, è utile pensare ad
un processo che porti le associazioni anche di
dimensioni economiche non particolarmente
rilevanti verso la tenuta della contabilità
economica ed alla redazione di un vero e proprio
bilancio in senso tecnico.
Art. 14.
(ONLUS e terzo settore)
1.
Le
liberalita' in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa' in favore di
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
nonche' quelle erogate in favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
e in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi
per oggetto statutario la tutela, promozione e
la valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono deducibili dal reddito complessivo del
soggetto erogatore nel limite del dieci per
cento del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui.
2.
Costituisce in ogni caso presupposto per
l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che
riceve le erogazioni, di scritture contabili
atte a rappresentare con completezza e
analiticita' le operazioni poste in essere nel
periodo di gestione, nonche' la redazione, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di
un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
3.
Resta ferma la facolta' di applicare le
disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4.
Qualora nella dichiarazione dei redditi del
soggetto erogatore delle liberalita' siano
esposte indebite deduzioni dall'imponibile,
operate in violazione dei presupposti di
deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e'
maggiorata del duecento per cento.
5.
Se la deduzione di cui al comma 1 risulta
indebita in ragione della riscontrata
insussistenza, in capo all'ente beneficiario
dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al
pubblico ovvero rappresentati ai soggetti
erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario
e i suoi amministratori sono obbligati in solido
con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate.
6.
In
relazione alle erogazioni effettuate ai sensi
del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo
comma non puo' cumularsi con ogni altra
agevolazione fiscale prevista a titolo di
deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge.
7.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera
l-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti
di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi
l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e
nazionali ";
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
"c) le erogazioni liberali a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni
regolarmente riconosciute a norma del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca
scientifica, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di
sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche'
degli enti parco regionali e nazionali;".
8.
Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo
gratuito a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti
di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi
l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e
nazionali, sono esenti da tasse e imposte
indirette diverse da quella sul valore aggiunto
e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli
onorari notarili relativi agli atti di
donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono
ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma
104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
applica anche a decorrere dall'anno 2005.
CONTROLLI SULLE ONLUS
NUOVA CIRCOLARE DELLE ENTRATE
Nuova circolare
dell’ Agenzia delle Entrate relativa
all’attività di controllo delle ONLUS di cui al
decr. lgs. nr. 460/97, in particolare a seguito
dell’emanazione del DM 18 luglio 2003 nr. 266,
che ha parzialmente modificato la procedura di
iscrizione all’anagrafe tributaria.
La Circolare nr.
22/E del 16 maggio 2005 non contiene
particolari novità, limitandosi, in larga
parte, a ribadire chiarimenti ed orientamenti
già in precedenza forniti.
La circolare
rappresenta comunque il documento di riferimento
ed orientamento delle Direzioni Regionali delle
Entrate ( D.R.E.) per l’attività di controllo
formale e sostanziale sulle ONLUS a seguito
dell’emanazione del citato decreto del luglio
2003 che ha in larga parte superato la
precedente circolare 14/E del 26 febbraio 2003.
Organizzazioni di volontariato (Onlus di
diritto) e organizzazioni su base di
federazioni.
In primo luogo, si
ricorda che le ONLUS di diritto – e quindi le
organizzazioni di volontariato iscritte ai
registri di cui alla legge n. 266/91 - non
hanno l’obbligo della comunicazione ed anzi, più
in generale, non possono essere iscritte
all’anagrafe delle ONLUS stesse.
Gli uffici devono
quindi procedere alla cancellazione di quelle
evidentemente ancora presenti nell’anagrafe
stessa e rifiutare le eventuali istanze di nuova
iscrizione.
Resta ovviamente
inteso che la qualificazione di ONLUS si ottiene
solo al momento dell’iscrizione nel registro
regionale secondo le disposizioni della legge 11
agosto 1991 n. 266.
Le organizzazioni
in questione quindi non devono inviare la
comunicazione di cui all’art. 11 del decr. lgs.
n. 460/97 né sottostare alle procedure del
citato DM n. 266 del 2003.
In secondo luogo ,
la circolare affronta nuovamente la questione,
più articolata di quella precedente, della
autonoma qualificazione di Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale e della conseguente
iscrivibilità nell’anagrafe, delle articolazioni
territoriali di associazioni nazionali.
Confermando quanto
in passato già detto, dirimente è il grado di
autonomia della sezione locale rispetto all’ente
nazionale.
Se la sezione
locale gode di un proprio autonomo statuto, un
proprio autonomo bilancio o rendiconto, una
propria soggettività fiscale con autonomo numero
di partita IVA e/o di codice fiscale, allora è
autonomamente iscrivibile in quanto ente
giuridicamente autonomo, la cui autosufficienza
non è messa in discussione dal potere di
indirizzo di carattere generale eventualmente
attribuito all’organizzazione nazionale.
Viceversa
ovviamente nel caso contrario.
Impugnazione e contenzioso con gli uffici.
La parte che
risulta interessante pare quella dedicata a
modalità e forme di impugnazione dei
provvedimenti adottati dalle direzioni
Regionali.
Come è noto, in
assenza di esplicita disposizione di legge, la
circolare nr. 14/E del 2003 aveva individuato
nella Commissione Tributaria Provinciale
competente secondo la sede della Direzione
Regionale emanante il provvedimento, il giudice
per il ricorso avverso il provvedimento di
cancellazione .
La questione
tuttavia non è apparsa del tutto pacifica,
creando quindi qualche problema non indifferente
sul punto. Ad esempio con sentenza n. 13807 del
16.11.2004 il TAR Lazio è andato in diversa
direzione rivendicando la propria competenza sul
tema della cancellazione di ONLUS dall’anagrafe.
La circolare
recente ribadisce l’originario orientamento con
motivazioni che appaiono convincenti .
La competenza del
giudice tributario è ampiamente motivata con la
natura esclusivamente fiscale della categoria
delle ONLUS. Come noto, infatti, sotto la
medesima fattispecie tributaria possono trovarsi
soggetti civilisticamente assai diversi.
I provvedimenti di
iscrizione o, viceversa, di diniego e di
cancellazione, assumono sostanzialmente la
natura di provvedimenti che riconoscono o,
alternativamente, negano benefici fiscali e, in
quanto tali, perfettamente rientranti nella
competenza del giudice tributario .
Viene inoltre
precisato che per le controversie relative al
solo atto di diniego o cancellazione è
obbligatoria l’assistenza tecnica ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 nr. 546 in
quanto per le stesse controversie non è
possibile determinare un valore al fine della
valutazione dell’obbligo di assistenza.
In ordine alla
competenza territoriale la commissione cui
presentare il ricorso è quella competente in
base alla sede della DRE che ha emanato l’atto .
In caso di
provvedimento di cancellazione potrà seguire una
autonoma attività di controllo e di sanzioni
conseguenti da parte dell’ Agenzia delle Entrate
competente in base alla sede legale dell’ente
oggetto di accertamento tesa al recupero di
eventuali tributi illegittimamente non versati.
E’ del tutto
evidente che se la sede dell’organizzazione
oggetto di accertamento non è il capoluogo di
regione, le due commissioni tributarie – quella
competente per il provvedimento di cancellazione
e quella competente per i successivi
accertamenti – non coincideranno.
La circolare in
segnalazione contiene una ulteriore rilevante
considerazione. Qualora l’ente non impugnasse
tempestivamente e ritualmente il provvedimento
di cancellazione, il successivo atto di
accertamento dell’ufficio periferico sarebbe
impugnabile solo per vizi propri cioè per vizi
diversi rispetto al diritto o meno alle
agevolazioni.
In sostanza la
controversia relativa alla spettanza o meno
delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo nr. 460 del 1997 va instaurata in
sede di doglianze rispetto al provvedimento di
cancellazione autonomamente portato a conoscenza
dell’organizzazione.
Occorre
evidentemente fare attenzione sul punto.
Iscrizione e
cancellazione
La circolare
contiene inoltre altri chiarimenti in materia di
iscrizione e cancellazione. Rimandiamo al
documento per i necessari approfondimenti
ricordando tuttavia che
tale questione
non riguarda se
non in parte le
organizzazioni di volontariato.
RESPINTA
L’ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DEL REGIME
IVA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ISCRITTE .ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Con ordinanza nr.
181 del 02/05/2005 depositata il 04/05/2005, la
Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di
incostituzionalità dell’art. 8 della legge 11
agosto 2001 n. 266 ( Legge-quadro sul
volontariato), sollevata con ordinanza del 27
marzo 2003 dalla Commissione Provinciale
Tributaria di Lucca, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
dell’anno 2004.
Con tale
ordinanza la Corte – dopo avere respinto alcune
eccezioni dell’ Avvocatura dello Stato -
respinge l’eccezione affermando che la disparità
di trattamento tra atto di acquisto di immobile
soggetto ad imposta di registro e atto soggetto
ad IVA non appare irragionevole; anzi, secondo
la Corte, essa appare del tutto coerente con il
sistema fiscale in quanto i due tributi ( IVA e
registro ) colpiscono soggetti diversi. Non vi
sarebbe quindi nulla di anomalo nel non
agevolare il cedente, il quale svolge attività
diversa da quella considerata dalla norma in
esenzione.
Restano ovviamente
molte perplessità sulla disciplina . L’esercizio
della ‘rivalsa’ fa si che il contribuente
percosso sia l’acquirente e non il cedente.
Se quindi
l’acquisto di bene immobile avviene da soggetto
privato l’organizzazione di volontariato può
avvalersi dell’agevolazione di cui all’art. 8
legge n. 266/91 in materia di registro, se
l’atto avviene da soggetto IVA l’ente paga
imposta normalmente.
In ogni modo si
segnala il provvedimento che sembra chiudere
ogni residua speranza sul regime stesso.
Ad oggi quindi
nessun particolare regime di agevolazione in
materia di IVA esiste per le organizzazioni di
volontariato, almeno in sede di effettuazione di
acquisti. |